1 - Ai fini del presente capitolo sara' costituito un ruolo internazionale di conciliatori, formato da esperti di chiara fama nel campo legale o dell'economia dei trasporti marittimi o del commercio estero e della finanza, i quali scelti dalle parti contraenti, dovranno svolgere il loro incarico in piena autonomia. 2 - Ognuna delle parti contraenti potra' in qualsiasi momento nominare fino a 12 conciliatori come membri del ruolo e comunicarne i nomi al segretario. Ogni nomina avra' la durata di sei anni e potra' essere rinnovata. In caso di morte, impedimento o dimissioni di un membro iscritto nel ruolo, la parte contraente che aveva nominato tale persona nominera' un sostituto per il rimanente periodo del mandato. La nomina prende effetto della data alla quale la comunicazione della nomina e' ricevuta dal segretario. 3 - Il Segretario terra' il ruolo aggiornato e informera' regolamente le Parti contraenti della sua composizione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art30 · fonte su Normattiva