B - Conciliazione obbligatoria internazionale Art. 28 Nella conciliazione obbligatoria internazionale le autorita' competenti di una parte contraente potranno, a loro richiesta, partecipare alle procedure di conciliazione a sostegno di una parte che ne abbia la nazionalita' o che abbia una controversia riguardante il commercio estero della detta parte contraente. Le Autorita' competenti possono anche partecipare a detta procedura di conciliazione in qualita' di osservatori.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
