B - Conciliazione obbligatoria internazionale Art. 28 Nella conciliazione obbligatoria internazionale le autorita' competenti di una parte contraente potranno, a loro richiesta, partecipare alle procedure di conciliazione a sostegno di una parte che ne abbia la nazionalita' o che abbia una controversia riguardante il commercio estero della detta parte contraente. Le Autorita' competenti possono anche partecipare a detta procedura di conciliazione in qualita' di osservatori.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art28 · fonte su Normattiva