- Sanzioni.

  • 1)Una compagnia di navigazione associata ad una Conferenza ha il diritto, subordinatamente alle disposizioni riguardanti il recesso di cui agli accordi di pool e/o di partecipazione al traffico, di ritirarsi dalla Conferenza senza penalita' dopo averne dato un preavviso di tre mesi a meno che l'accordo di Conferenza non preveda un diverso periodo di tempo, ma essa e' tenuta ad osservare i suoi obblighi quale membro della Conferenza fino alla data del suo recesso.
  • 2)Una Conferenza puo' mediante preavviso la cui durata e' specificata nell'accordo di Conferenza, sospendere o espellere un membro in caso di grave infrazione ai termini ed alle condizioni dell'accordo stesso.
  • 3)Nessuna espulsione o sospensione diventera' effettiva sino a quando non siano state precisate per iscritto le ragioni che l'hanno resa necessaria, e qualsiasi controversia non sia stata composta a norma del capitolo VI.
  • 4)In caso di ritiro e di espulsione, la compagnia di navigazione interessata e' tenuta a pagare la sua parte di obblighi finanziari conferenziali pendenti fino alla data del ritiro o dell'espulsione. La compagnia non sara' liberata dai propri obblighi finanziari derivanti dall'accordo di Conferenza ne' da qualsiasi obbligo verso i caricatori.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art4 · fonte su Normattiva