• 1)- Le norme del presente articolo si applicheranno ogni qualvolta si abbia una controversia sull'applicazione e sulla esecuzione delle disposizioni del presente Codice fra le seguenti parti:
  • a)una Conferenza e una compagnia di navigazione;
  • b)Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza;
  • c)una Conferenza o una Compagnia di navigazione conferenziata e una organizzazione di caricatori o rappresentanza di caricatori o singoli caricatori;
  • d)due o piu' Conferenze. Ai fini del presente capitolo, s'intendono per 'Parti' quelle originarie della controversia nonche' i "terzi" che si inseriscano nella procedura ai sensi dell'art.34, comma a).
  • 2)Le controversie tra compagnie di navigazione della stessa nazionalita' nonche' quelle tra organizazzioni appartenenti allo stesso Paese saranno risolte nel conteso della giurisdizione nazionale di quel Paese, a meno che cio' non crei seri ostacoli all'osservanza delle norme del presente Codice.
  • 3)Le parti in contrasto cercheranno anzitutto un accordo amichevole mediante scambi di vedute o diretti negoziati con l'intenzione di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. 4 - le controversie tra le parti citate nel par. 1) del presente articolo relative a:
  • a)rifiuto di ammissione di una compagnia di navigazione nazionale in una Conferenza che serve il traffico internazionale del Paese di quella compagnia di navigazione;
  • b)rifiuto di ammissione di una Compagnia di un Paese terzo a una Conferenza;
  • c)incompatibilita' di un accordo di Conferenza con il presente Codice;
  • d)esplusione da una Conferenza;
  • e)aumento di nolo;
  • f)soprannoli;
  • g)variazione nei tassi di nolo o imposizione di un fattore di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi;
  • h)partecipazione al traffico;
  • i)forma e contenuto di nuovi accordi di fedelta' che non siano state risolte attraverso scambi di vedute o negoziati diretti fra le parti, sono a richiesta di una delle parti deferite alla conciliazione internazionale obbligatoria secondo le norme stabilite nel presente capitolo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art23 · fonte su Normattiva