- 1)- Le norme del presente articolo si applicheranno ogni qualvolta si abbia una controversia sull'applicazione e sulla esecuzione delle disposizioni del presente Codice fra le seguenti parti:
- a)una Conferenza e una compagnia di navigazione;
- b)Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza;
- c)una Conferenza o una Compagnia di navigazione conferenziata e una organizzazione di caricatori o rappresentanza di caricatori o singoli caricatori;
- d)due o piu' Conferenze. Ai fini del presente capitolo, s'intendono per 'Parti' quelle originarie della controversia nonche' i "terzi" che si inseriscano nella procedura ai sensi dell'art.34, comma a).
- 2)Le controversie tra compagnie di navigazione della stessa nazionalita' nonche' quelle tra organizazzioni appartenenti allo stesso Paese saranno risolte nel conteso della giurisdizione nazionale di quel Paese, a meno che cio' non crei seri ostacoli all'osservanza delle norme del presente Codice.
- 3)Le parti in contrasto cercheranno anzitutto un accordo amichevole mediante scambi di vedute o diretti negoziati con l'intenzione di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. 4 - le controversie tra le parti citate nel par. 1) del presente articolo relative a:
- a)rifiuto di ammissione di una compagnia di navigazione nazionale in una Conferenza che serve il traffico internazionale del Paese di quella compagnia di navigazione;
- b)rifiuto di ammissione di una Compagnia di un Paese terzo a una Conferenza;
- c)incompatibilita' di un accordo di Conferenza con il presente Codice;
- d)esplusione da una Conferenza;
- e)aumento di nolo;
- f)soprannoli;
- g)variazione nei tassi di nolo o imposizione di un fattore di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi;
- h)partecipazione al traffico;
- i)forma e contenuto di nuovi accordi di fedelta' che non siano state risolte attraverso scambi di vedute o negoziati diretti fra le parti, sono a richiesta di una delle parti deferite alla conciliazione internazionale obbligatoria secondo le norme stabilite nel presente capitolo.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
