- Disciplina interna. Le Conferenze devono adottare e tenere aggiornata una lista indicativa che dovra' essere la piu' completa possibile di tutte le pratiche ritenute irregolari e/o delle infrazioni dell'accordo di Conferenza e devono istituire idonei strumenti di disciplina interna applicabili a queste pratiche con specifiche disposizioni che prevedano:

  • a)la fissazione, per le pratiche irregolari o per le infrazioni, di penalita' o di una scala di penalita', commisurate alla loro gravita' b) l'esame e l'imparziale revisione, da parte di persona od ente che non abbia legame con compagnie di navigazione associate alla Conferenza o con i suoi affiliati, delle deliberazioni e/o delle decisioni prese a seguito di reclami presentati contro pratiche o infrazioni allorche' ne sia fatta richiesta dalla Conferenza o da qualsiasi altra parte interessata;
  • c)che le competenti autorita' dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza siano avvisate, a richiesta, del seguito dato a ricorsi contro irregolarita' e/o infrazioni, conservando l'anonimato delle parti in causa.
  • 2)Le compagnie di navigazione e le Conferenze hanno dirtto alla piena cooperazione dei caricatori e delle organizzazioni di caricatori, nella lotta alle irregolarita' ed alle infrazioni.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art5 · fonte su Normattiva