- Disciplina interna. Le Conferenze devono adottare e tenere aggiornata una lista indicativa che dovra' essere la piu' completa possibile di tutte le pratiche ritenute irregolari e/o delle infrazioni dell'accordo di Conferenza e devono istituire idonei strumenti di disciplina interna applicabili a queste pratiche con specifiche disposizioni che prevedano:
- a)la fissazione, per le pratiche irregolari o per le infrazioni, di penalita' o di una scala di penalita', commisurate alla loro gravita' b) l'esame e l'imparziale revisione, da parte di persona od ente che non abbia legame con compagnie di navigazione associate alla Conferenza o con i suoi affiliati, delle deliberazioni e/o delle decisioni prese a seguito di reclami presentati contro pratiche o infrazioni allorche' ne sia fatta richiesta dalla Conferenza o da qualsiasi altra parte interessata;
- c)che le competenti autorita' dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza siano avvisate, a richiesta, del seguito dato a ricorsi contro irregolarita' e/o infrazioni, conservando l'anonimato delle parti in causa.
- 2)Le compagnie di navigazione e le Conferenze hanno dirtto alla piena cooperazione dei caricatori e delle organizzazioni di caricatori, nella lotta alle irregolarita' ed alle infrazioni.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
