1 - I documenti e le dichiarazioni contenenti informazioni sui fatti forniti da una qualsiasi Parte ai Conciliatori potranno essere ressi pubblici a meno che una Parte o la maggioranza dei Conciliatori disponga diversamente. 2 - Tali documenti ed informazioni forniti da una Parte possono essere dalla medesima presentati in appoggio al proprio caso nei procedimenti successivi insorgenti dalla stessa controversia e tra le stesse Parti.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
