1 - Ove una raccomandazione sia stata accettata da tutte le Parti, essa con le sue motivazioni puo'' essere resa pubblica con il consenso di tutte le Parti. 2 - Ove una raccomandazione sia stata respinta da una o piu' Parti, ma accettata dalle altre Parti:

  • a)la Parte o le Parti che la respingono dovranno rendere pubbliche le ragioni del loro rifiuto dato a norma dell'art. 37 par. 3) e possono nello stesso tempo rendere pubblica la raccomandazione e le sue motivazioni;
  • b)la Parte che ha accettato la raccomandazione puo' rendere pubblico il testo e le motivazioni e puo'' anche rendere pubbliche le ragioni del rifiuto di qualsiasi altra Parte, a meno che quest'altra Parte abbia gia' reso pubblico il suo rifiuto e le sue motivazioni ai termini della precedente lettera a. 3 - Quando una raccomandazione non e' stata accettata da nessuna delle Parti, puo'' essere resa pubblica insieme con i motivi, da ciascuna di esse, come puo'' essere reso pubblico il suo rifiuto, insieme con i motivi addotti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art40 · fonte su Normattiva