1. Se necessario, lo Stato richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento. 2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente puo' chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati. 3. Lo Stato richiedente non utilizzera' le prove ottenute, ne' le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art8 · fonte su Normattiva