1 - La mancata comparizione o la mancata presentazione di conclusione di una parte in qualsiasi stadio del procedimento non sara' intesa come riconoscimento delle pretese dell'altra. In tale caso, l'altra parte puo', a sua scelta, chiedere ai Consiliatori di concludere il procedimento o di risolvere le questioni ad essi presentate e formulare una raccomandazione in conformita' delle norme previste nel presente Codice. 2 - Prima di chiudere i procedimenti, i Conciliatori concederanno alla parte che non si e' presentata o che non ha concluso un periodo di grazia non superiore ai 10 giorni, a meno che essi abbiano accertato che la parte non intende comparire o concludere. 3 - La mancata osservanza dei termini procedurali previsti nel presente Codice o stabilito dai Conciliatori, ed in particolare dei termini relativi alla presentazione di dichiarazioni e di informazioni sara' considerata mancanza di conclusioni. 4 - Nel caso di un procedimento concluso a causa della mancata comparizione o di mancata conclusione di una delle Parti, i Conciliatori redigeranno un processo verbale nel quale constateranno la predetta mancanza.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art44 · fonte su Normattiva