1 - I conciliatori seguiranno le norme procedurali stabilite nel presente Codice. 2 - Le regole di procedura annesse alla presente Convenzione saranno considerate "regole tipo" per guida dei Conciliatori. I Conciliatori possono, di comune accordo, usare, integrare o emendare le norme contenute nell'Annesso; oppure stabilire proprie norme di procedura nella misura in cui tali norme integrative, emendate o innovative non siano in contrasto con le norme del presente Codice. 4 - I Conciliatori formuleranno le raccomandazioni all'unanimita' o, in caso di contrasto, a maggioranza. 5 - Il procedimento di conciliazione dovra' avere termine e la raccomandazione dei Conciliatori dovra' essere emessa non oltre sei mesi dalla data alla quale i conciliatori sono stati nominati salvo che nei casi di cui all'art. 23 par. (4), lettera e), f), g), per i quali saranno validi i termini disposti negli art. 14 par (1) e 16 par. (4). Tale periodo di sei mesi potra' essere prorogata per accordo delle parti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art45 · fonte su Normattiva