interno delle conferenze e di altre riunioni 177 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell'Unione applicano il Regolamento interno riportato nella Convenzione. 178 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art32 · fonte su Normattiva