[1]autentici e copie autenticate

[2]L'originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sara' depositato presso il direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'energia Atomica che ne fara' pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 14. ADOTTATA dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riunita in Sessione Straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art19 · fonte su Normattiva