1. Il Direttore Generale dell'Agenzia e' il depositario della presente Convenzione. 2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notifichera' tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:
- a)ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento:
- b)ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
- c)ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformita' agli articoli 8, 10 e 13;
- d)ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformita' all'art. 15;
- e)l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
- f)Ogni denuncia effettuata in conformita' all'articolo 17.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
