di sentenze e di certificati del casellario giudiziale 1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente. 2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorita' giudiziarie della Parte richiesta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art13 · fonte su Normattiva