' 1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale, per fatti precedenti alla sua uscita dal territorio della Parte richiesta. 2. La garanzia prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto vlontariamente ritorno.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art12 · fonte su Normattiva