Art. 3 — Clausola di neutralità finanziaria
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 23 giugno 2010
