Ratifica ed esecuzione del Protocollo

Art. 3 — Clausola di neutralità finanziaria

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 23 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;92~art3 · fonte su Normattiva