Nuova disciplina del prezzo dei libri
Art. 4 — Clausola di neutralità finanziaria
I comuni provvedono alle attivita' di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 2011
