1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione. 2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non e' ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni e a condizione che la convenzione sia in vigore per tale Stato.

Testo vigente dal 23 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;92~protocollo-art3 · fonte su Normattiva