Art. 2 (Allegato 19)
La Commissione mista permanente e' composta da sei membri di cui tre nominati dal Governo italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo puo' nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche lo comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e del loro sostituti. La Commissione potra' avvalersi della collaborazione di esperti.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
