In ogni Sessione della Commissione mista permanente verra' fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessita', la data gia' concordata per la riunione della Commissione mista permanente potra' essere modificata mediante intesa tra i Presidenti della due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente. Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~allegato-19-art4 · fonte del testo