[1]Commissione mista permanente

[2]Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione mista permanente. La Commissione sara' composta di sei membri,ogni Parte contraente nominera' tre membri. I nominativi dei componenti saranno comunicati per via diplomatica. Allo stesso modo verranno notificati eventuali cambiamenti dei membri della Commissione. La Commissione potra' avvalersi della collaborazione di esperti. Le modalita' per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento (allegato 19). La Commissione si riunira' alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Popolare Federativa Jugoslava. La Commissione avra' il compito di risolvere le questioni che dovessero eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso. Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti. La Commissione esaminera' le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonche' le questioni sulle quali non sia stato dai predetti organi raggiunto un accordo. Le decisioni della Commissione saranno prese alla unanimita' e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, ai quali saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art57 · fonte del testo