Le sedute della Commissione mista permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni. Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le singole sedute potra' essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~allegato-19-art6 · fonte del testo