Art. 5 (Allegato 19)
sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute. Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sara' il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
