Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
