[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - JERVOLINO - SPAGNOLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~approvazione-art2 · fonte su Normattiva