Art. 2 (Approvazione)
[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - JERVOLINO - SPAGNOLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 2 agosto 1965
