disposizioni del presente Accordo non modificano la situazione giuridica dei beni menzionati agli Art. 7 ed 8 dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 15 maggio 1982.

Testo vigente dal 6 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;518~accordo-art6 · fonte su Normattiva