disposizioni del presente Accordo non modificano la situazione giuridica dei beni menzionati agli Art. 7 ed 8 dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 15 maggio 1982.
Testo vigente dal 6 dicembre 1988
