[1]Casi di calamita'
[2]Nei casi di calamita' (incendio, inondazione e simili) sara' permesso, d'intesa tra le competenti autorita' locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finche' perdura lo stato di pericolo.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
