[1]Casi di calamita'

[2]Nei casi di calamita' (incendio, inondazione e simili) sara' permesso, d'intesa tra le competenti autorita' locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finche' perdura lo stato di pericolo.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art17 · fonte del testo