[1]Permesso di attraversamento

[2]1. - Le persone residenti in una delle aree di cui all'articolo I del presente Accordo, che abbiano interesse data la maggiore brevita' del percorso, di attraversare l'area adiacente, potranno ottenere un permesso di attraversamento conforme all'allegato 9. 2. - Detto permesso potra' essere concesso a coloro che ne facciano richiesta per recarsi nel proprio fondo, nel posto di lavoro o nel proprio centro Amministrativo, nonche' al personale addetto ai servizi auto mobilistici di linea o incaricati del trasporto di merci con autocarri. 3. - Il permesso di attraversamento conterra' le generalita' e la fotografia del titolare, nonche' l'indicazione dei punti di passaggio e dell'itinerario che il titolare del documento sara' obbligato a seguire. Non saranno consentite soste nell'area di transito, salvo casi di forza maggiore. 4. - Il permesso di attraversamento avra' validita' annuale e potra' essere prorogato. 5. - Per quanto concerne le modalita' per il rilascio del documento si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo, intendendosi sostituita al "visto" delle autorita' dell'altra Parte, la "autorizzazione" all'attraversamento.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art16 · fonte del testo