[1]Tariffe per il trasporto dei viaggiatori

[2]Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dalla medesima localita' saranno uguali. La stessa norma varra' anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea. Le condizioni tariffarie per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione mista permanente. Qualora una Parte ritenga che a causa di mutate condizioni obiettive che influiscano silla formazione della tariffe sia necessario che la Commissione mista permanente si riunisca, essa puo' chiedere che entro il termine di un mese venga convocata una riunione straordinaria della Commissione.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art24 · fonte del testo