[1]delle linee marittime e terrestri

[2]1. La Commissione Mista Permanente di cui all'articolo 44 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le localita' delle aree considerate nel presente Accordo, nonche' le condizioni generali di esercizio. 2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri. 3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorita' locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art16 · fonte su Normattiva