[1]delle linee marittime e terrestri
[2]1. La Commissione Mista Permanente di cui all'articolo 44 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le localita' delle aree considerate nel presente Accordo, nonche' le condizioni generali di esercizio. 2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri. 3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorita' locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
