[1]Disciplina delle linee marittime e terrestri

[2]La Commissione mista permanente di cui all'articolo 57 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le localita' delle aree considerate nel presente Accordo, nonche' le condizioni generali di esercizio. Ogni anno, nel mese di dicembre, i competenti organi locali delle due Parti concorderanno gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri, a valere per l'anno successivo. Eventuali modifiche stagionali degli orari sia per le linee marittimi che per quelle automobilistiche possono avere luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti autorita' locali delle due Parti.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art22 · fonte del testo