[1]Facilitazioni per medici veterinari e levatrici
[2]Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sara' consentito di recare seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti chimici ed il materiale sanitario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
