[1]Facilitazioni per medici veterinari e levatrici

[2]Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sara' consentito di recare seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti chimici ed il materiale sanitario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art49 · fonte del testo