[1]Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali

[2]Ai titolari di documento valido per il transito sara' consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse:

  • a)medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
  • b)medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantita' contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art50 · fonte del testo