[1]Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali
[2]Ai titolari di documento valido per il transito sara' consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse:
- a)medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
- b)medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantita' contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
