1. - L'Istituto e' abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un Dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso lo Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 3. 2. - L'Istituto e' abilitato a' rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori. 3. - Le condizioni per il rilascio del titolo e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal Consiglio accademico e richiedono l'approvazione del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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