1. - Il corpo insegnante e' composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli assistenti e degli altri docenti. 2. - I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalita' aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto puo' inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati. 3. - Gli Stati contraenti, nei limiti delle loro possibilita', prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilita' delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
