1. - Le attivita' di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attivita' di un seminario puo' svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti. L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi. 2. - I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'articolo 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto. Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovra' svolgere viene comunicato al Consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti. 3. - L'Istituto puo' organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano gia' una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art12 · fonte su Normattiva