1. - Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al Consiglio superiore. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
