Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio superiore puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente. Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisionale, in conformita' del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art22 · fonte su Normattiva