Approvazione
Art. 31
La Giunta regionale:
- 1)attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
- 2)da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- 3)predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- 4)delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- 5)predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;
- 6)adotta i provvedimenti di attuazione, dei, programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 7)sovrintende agli uffici regionali;
- 8)amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 9)delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 10)delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
- 11)delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonche' sulle rinunce agli stessi;
- 12)sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal. Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
- 13)esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto. La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;
- 14)la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, puo' deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13. La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
