1. - I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale degli Stati contraenti. 2. - La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dall'Istituto o all'Istituto stesso nel quadro delle sue attivita' ufficiali non e' sottoposta ad alcuna restrizione. 3. - L'Istituto beneficia sul territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Istituto non possono essere censurate.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art4 · fonte su Normattiva