1. - Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta. 2. - Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando e' possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura. 3. - Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art5 · fonte su Normattiva