[1]Articolo VII
[2]Nessuna disposizione del presente Accordo impedira', in caso di emergenza, alle Autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti Contraenti in conformita' del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la' data e la natura della chiamata.
Testo vigente dal 3 settembre 1960
