[1]Articolo VII.
[2]Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Parte della convenzione che ne fa richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale Parte e' stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della convenzione, od a facilitare l'assistenza fornita alla detta Parte.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
