Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
