All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni, seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 novembre 1973
