All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni, seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;739~art2 · fonte su Normattiva