L'Ufficio avra' a sua disposizione un fondo di riserva, il cui ammontare sara' stabilito dalla Conferenza. Tale fondo e' destinato esclusivamente a mettere in grado l'Organizzazione di far fronte a spese straordinarie. Sara' utilizzato soltanto in circostanze straordinarie.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art19 · fonte su Normattiva