Per assicurare la stabilita' finanziaria dell'Ufficio, e per evitare ogni difficolta' di bilancio, l'Ufficio avra' a sua disposizione un capitale circolante, il cui ammontare corrisponde, all'inizio di ogni anno, a non meno della meta' del totale dei contributi annui dei Governi membri.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art18 · fonte su Normattiva