Per assicurare la stabilita' finanziaria dell'Ufficio, e per evitare ogni difficolta' di bilancio, l'Ufficio avra' a sua disposizione un capitale circolante, il cui ammontare corrisponde, all'inizio di ogni anno, a non meno della meta' del totale dei contributi annui dei Governi membri.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
