Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985
Art. 18 (Convenzione)
Le Parti s'impegnano a prestarsi, ogni qualvolta cio' sia necessario, una reciproca assistenza tecnica che si manifesta in uno scambio di esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
