Le Parti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali dai quali sono vincolati, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio architettonico, anche nel settore della formazione permanente.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art19 · fonte su Normattiva