Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985
Art. 19 (Convenzione)
Le Parti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali dai quali sono vincolati, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio architettonico, anche nel settore della formazione permanente.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
