Le Parti si impegnano: i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e scientifica, concretizzata in uno scambio di esperienze e di esperti in materie relative al patrimonio archeologico; ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali di cui sono parti gli scambi di specialisti in conservazione del patrimonio archeologico, ivi compreso nel settore della formazione professionale permanente.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art12 · fonte su Normattiva